Sez. 5, Sentenza n. 1919 del 10/07/1995 Cc. (dep. 02/10/1995) Rv. 202653 - 01
Cosa giudicata - Divieto di un secondo giudizio ("ne bis in idem") | Espressione del principio "ne bis in idem" - "Ratio" - Conseguenza: Pendenza di procedimento in appello - Instaurazione di procedimento per lo stesso fatto e adozione di ordinanza cautelare nei confronti della stessa persona - Illegittimità - Fattispecie relativa a delitto ex art. 416 bis cod. pen..
Cosa giudicata - Divieto di un secondo giudizio ("ne bis in idem")
L'art. 649 cod. proc. pen. (divieto di un secondo giudizio), al pari delle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e ss. cod. proc. pen.) e dell'art. 669 cod. proc. pen. (che disciplina il caso in cui siano emesse più sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona), costituisce espressione del generale principio di "ne bis in idem", che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendente dall'altro, e porre rimedio alle violazioni del principio stesso. Conseguentemente, non è consentito, in pendenza di un procedimento in grado di appello, che venga iniziato per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento e venga emessa un'ordinanza di custodia cautelare. (Fattispecie relativa alla custodia disposta per il reato ex art. 416 bis cod. pen., dal quale l'indagato era stato assolto in primo grado in altro procedimento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 669 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)