Sez. 5, Sentenza n. 6825 del 23/01/2007 Ud. (dep. 16/02/2007) Rv. 235631 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Deroga al principio di specialità in caso di permanenza volontaria dell'estradato nel territorio dello Stato oltre i 45 giorni dalla sua definitiva liberazione - Operatività nell'ipotesi di intervenuta scarcerazione per ritenuta cessazione delle esigenze cautelari - Esclusione - Fondamento.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di estradizione, e con riguardo alla deroga al principio di specialità prevista dall'art. 721 cod. proc. pen. per il caso in cui l'estradato, dopo la sua definitiva liberazione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato entro 45 giorni il territorio dello Stato, è da escludere la sussistenza di tale condizione qualora il soggetto sia stato scarcerato per ritenuta cessazione delle esigenze cautelari, giacchè in tale ipotesi non può dirsi che la liberazione abbia avuto carattere "definitivo" e che la permanenza nel territorio dello Stato sia stata frutto di una libera scelta, attesa la facile prevedibilità di un ripristino della misura cautelare ove la scelta fosse stata diversa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)