diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14164 del 27/04/2020 Cc. (dep. 08/05/2020) Rv. 279121 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Permanenza non volontaria nel territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla scarcerazione per il reato per il quale l'estradizione è stata concessa - Operatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279121-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, non ricorre la condizione di fatto derogatoria del principio di specialità nel caso in cui l'estradato non lasci il territorio dello Stato entro 45 giorni dalla scarcerazione per fatti indipendenti dalla sua volontà. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta dell'estradato di sospensione di un ordine di carcerazione per reati esulanti dal titolo estradizionale in quanto non allontanatosi dall'Italia nel termine sopra indicato, omettendo di verificare se tale comportamento acquisisse il significato di un'espressa accettazione del procedimento per tali reati, alla luce della risottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno e della pendenza di due procedimenti penali, con conseguente indisponibilità, al momento della rimessione in libertà, di documenti validi per l'espatrio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 11/12/1984 num. 969, Tratt. Internaz. 03/12/1957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)