Sez. 1, Sentenza n. 16000 del 06/04/2006 Cc. (dep. 10/05/2006) Rv. 234261 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Principio di specialità - Rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione di pena inflitta per reati commessi anteriormente alla consegna dell'estradato e diversi da quelli per i quali la estradizione é stata concessa - Permanenza non volontaria nel territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla scarcerazione per il reato per il quale l'estradizione é stata concessa - Illegittimità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, costituisce violazione del principio di specialità (art. 14 lett. b) della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e art. 5, n. 2 dell'Accordo aggiuntivo, ratificato con L. 11 dicembre 1984 n. 696) il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena inflitta con sentenza di condanna irrevocabile, per un fatto commesso anteriormente all'estradizione e diverso da quello cui l'estradizione si riferisce, nei confronti di un soggetto la cui permanenza nel territorio dello Stato, trascorsi quarantacinque giorni dalla scarcerazione per il reato per il quale l'estradizione é stata concessa, non sia frutto di una libera scelta, ma sia determinata dalla necessità di difendersi nel procedimento per il quale é stata chiesta l'estradizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 11/12/1994 num. 969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)