Sez. 1, Sentenza n. 22747 del 13/05/2009 Ud. (dep. 03/06/2009) Rv. 241700 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Permanenza dell'estradato nel territorio dello Stato oltre i 45 giorni dalla definitiva liberazione - Scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare - Esclusione - Fondamento.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
Non ricorre la condizione di fatto derogatoria del principio di specialità nel caso in cui l'estradato non lasci il territorio dello Stato entro 45 giorni dalla scarcerazione per ritenuta cessazione delle esigenze cautelari ovvero per decorrenza dei termini massimi di carcerazione preventiva, giacché in tale ipotesi non può dirsi che la liberazione abbia avuto carattere "definitivo" e che la permanenza nel territorio dello Stato sia stata frutto di una libera scelta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)