Sez. 4, Sentenza n. 16432 del 22/02/2008 Ud. (dep. 22/04/2008) Rv. 239522 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Deroga in caso di permanenza volontaria sul territorio dello Stato - Scarcerazione per decorrenza termini - Applicazione della misura dell'obbligo di firma - Mancata richiesta della revoca della misura - Sussistenza della deroga.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
La deroga al principio di specialità per il caso in cui l'estradato, dopo la sua definitiva liberazione e pur avendone la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, ricorre anche nel caso in cui lo stesso, dopo essere stato scarcerato per decorrenza dei termini cautelari e sottoposto alla misura dell'obbligo di firma, non abbia manifestato l'intenzione di voler espatriare richiedendo a tal fine la revoca della medesima misura.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)