Sez. L, Sentenza n. 4212 del 14/05/1997 (Rv. 504274 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Valutazione della sussistenza della lesione del rapporto fiduciario - Assenza (o modesta entità) del danno subito dal datore di lavoro - Rilevanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
È irrilevante, ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, l'assenza (o la modesta entità) di un danno patrimoniale a carico del datore di lavoro, ove il comportamento illecito del prestatore abbia determinato il venir meno del requisito della fiducia. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo il licenziamento in tronco intimato ad una dipendente di un supermercato, adibita a mansioni di cassiera, in relazione all'omessa registrazione di tre importi incassati, per un totale di circa lire cinquantamila ed alla mancata emissione dei relativi scontrini di pagamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)