Sez. 1, Sentenza n. 16681 del 24/01/2011 Cc. (dep. 29/04/2011) Rv. 249966 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Presupposti - Stato di salute incompatibile con il regime carcerario - Individuazione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare l'applicazione della detenzione domiciliare, non può essere limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria, e quindi anche alla mancanza di cure mediche appropriate.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)