Sez. 3, Sentenza n. 2132 del 06/04/1982 (Rv. 420000 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione di un immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, ai fini dell'applicabilità dello ius superveniens di cui all'art. 1-bis della legge 31 marzo 1979 n. 93 - che, per l'Esercizio del recesso, ha introdotto due condizioni non richieste dall'originaria norma di cui all'art. 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392, e cioè quella dell'avvenuta "scadenza convenzionale" e quella dell'esistenza della "necessità" del locatore) - occorre considerare se il rapporto di locazione abbia esaurito i suoi effetti ovvero sia in corso de iure al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge n. 93 del 1979, con la precisazione che questo deve ritenersi tale finché non siano trascorsi i sei mesi dal preavviso di cui all'art. 59 della legge n. 392 del 1978, in quanto solo alla scadenza di tale termine il recesso esplica la sua efficacia producendo l'effetto di far subentrare al rapporto locatizio una mera occupazione de facto dell'immobile da parte del conduttore che non lo abbia spontaneamente rilasciato. (Conf 2350/81, mass n 413105).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)