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Sez. 5, Sentenza n. 30342 del 24/07/2025 Cc. (dep. 05/09/2025) Rv. 288640-02

NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA' | Omessa effettuazione del previo interrogatorio di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. ed espletamento dell'interrogatorio postumo - Nullità a regime intermedio dell'ordinanza cautelare - Sussistenza - Deducibilità per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o rilevabilità "ex officio" da parte dello stesso - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-07-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288640-02

NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA'

In tema di nullità processuali, l'omissione dell'interrogatorio anticipato, previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integra, nei casi in cui sia prescritto, una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che non può essere dedotta, dinanzi al tribunale del riesame, né da quest'ultimo rilevata "ex officio", ove non eccepita dall'interessato in sede di svolgimento dell'interrogatorio postumo di garanzia, nelle more svolto.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)