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Sez. 2, Sentenza n. 26920 del 12/06/2025 Cc. (dep. 23/07/2025) Rv. 288480-03

NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA' | Omessa effettuazione del previo interrogatorio di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. ed espletamento dell'interrogatorio postumo - Sussistenza - Deducibilità per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o rilevabilità "ex officio" da parte dello stesso - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288480-03

NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA'

In tema di nullità processuali, l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere dedotta dinanzi al tribunale del riesame o da quest'ultimo rilevata "ex officio", ove non sia stata in precedenza eccepita dall'interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia nelle more svolto.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)