Sez. 6, Sentenza n. 27080 del 27/06/2025 Cc. (dep. 24/07/2025) Rv. 288191-02
NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA' | Omissione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Espletamento dell'interrogatorio di garanzia postumo - Nullità del titolo cautelare -
NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA'
Sussistenza - Deducibilità per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o rilevabilità "ex officio" da parte dello stesso - Ammissibilità - Deducibilità oltre detta fase - Esclusione.
In tema di nullità processuali, l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata "ex officio" anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre detta fase procedimentale.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)