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Sez. 6, Sentenza n. 53157 del 11/11/2016 Cc. (dep. 15/12/2016) Rv. 268518 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso - Restrizione carceraria da lungo tempo - Valutazione della pericolosità attuale - Particolare rigore e adeguata motivazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268518-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio in sede di prevenzione, e, tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio sia decorso un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato, per carenza di motivazione, il provvedimento che aveva fondato il giudizio di attualità della pericolosità del proposto sul ruolo rivestito all'interno del sodalizio senza considerare il non trascurabile lasso di tempo in cui il condannato era rimasto in stato di detenzione). (Conf. sent. n. 53158 del 2016, non massimata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)