Sez. 1, Sentenza n. 1907 del 24/01/1996 Ud. (dep. 17/02/1996) Rv. 203800 - 01
Giudice - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento | Violazione delle relative norme - Nullità - Esclusione - Rimedio esperibile.
Giudice - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento
La violazione dell'art. 34 cod. proc. pen., che prevede ipotesi di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, non dà luogo ad alcuna nullità, neppure relativa, sia per il principio della tassatività delle nullità, non essendo una siffatta nullità in alcun modo prevista in maniera specifica, sia soprattutto, perché, per tale violazione, lo ordinamento ha previsto una specifica sanzione: il giudice, infatti, che versa in tale situazione di incompatibilità e, violando l'art. 34, non si astiene, può essere ricusato dalle parti (vedi art. 37 comma primo, lettera a), che richiama l'art. 36, comma primo, lettera g. L'incompatibilità a far parte del collegio giudicante non configura un difetto di capacità del giudice, poiché non incide su di essa, ma costituisce solo motivo di ricusazione da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito. Infatti il difetto di capacità del giudice va inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)