Sez. 4, Sentenza n. 26870 del 24/05/2018 Cc. (dep. 12/06/2018) Rv. 273408 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Dichiarazione di falsità in atto - Provvedimenti ex art. 537 cod. proc. pen. - Legittimazione della Corte di Cassazione - Sussistenza - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)