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Sez. 6, Sentenza n. 2416 del 08/10/2009 Ud. (dep. 20/01/2010) Rv. 245805 - 01

GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE | Giudizio di appello - Annullamento della sentenza pronunciata dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245805-01

GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE

L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale collegiale in luogo di quello monocratico, non legittima l'annullamento della sentenza di primo grado da parte della Corte di appello, neppure se la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata ed in seguito riproposta con i motivi di impugnazione, operando in tal caso la regola posta dall'art. 33-octies, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di appello pronuncia nel merito anche quando riconosca che il reato avrebbe dovuto essere oggetto di cognizione da parte del giudice monocratico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 quinquies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 octies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)