Sez. 6, Sentenza n. 22813 del 03/05/2016 Ud. (dep. 30/05/2016) Rv. 267133 - 01
GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE | Giudizio di primo grado del giudice monocratico - Riqualificazione in cassazione - Attribuzione del tribunale in composizione collegiale e necessità dell'udienza preliminare - Conseguenze - Annullamento senza rinvio - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente di primo grado - Necessità.
GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE
Nel caso in cui la Corte di cassazione dia al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, e questa non si sia tenuta, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente in primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 quinquies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)