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Sez. 1, Sentenza n. 8820 del 10/02/1984 Ud. (dep. 20/10/1984) Rv. 166199 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - ASSUNZIONE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - DIVERSA RICOSTRUZIONE E VALUTAZIONE DEL FATTO PROSPETTATA DALLA DIFESA - RELATIVO DIRITTO - SUSSISTENZA - LIMITI - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166199-01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - ASSUNZIONE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - DIVERSA RICOSTRUZIONE E VALUTAZIONE DEL FATTO PROSPETTATA DALLA DIFESA - RELATIVO DIRITTO - SUSSISTENZA - LIMITI - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.*

L'imputato deve essere posto in grado di far valere, nel corso del procedimento, una diversa "lettura" del fatto prospettato dall'accusa, per quel che concerne sia il suo accertamento che il suo apprezzamento - e questa esigenza è fondamentale perché il processo possa ritenersi "giusto" ai sensi dell'art. 6 della convenzione europea sui diritti dell'uomo - ma una volta che questa esigenza risulti soddisfatta ed il giudice, esaminate le risultanze processuali, abbia enunciato, attraverso adeguata e logica motivazione, quali circostanze ed emergenze si sono rese determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l'"iter" logico seguito per addivenire alla decisione adottata, la quale non deve lasciar spazio ad altra valida alternativa, anche in ordine a quelle deduzioni difensive con le quali si prospetti una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, che pur non essendo state in motivazione espressamente confutate, siano con essa incompatibili e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese, la decisione non può essere investita dalla censura di Mancanza e di contraddittorietà della motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)