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Sez. 1, Sentenza n. 1919 del 24/04/1978 (Rv. 391276 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CONTESTAZIONE DELL'EFFICACIA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - CONVERSIONE IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO - INAMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391276-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CONTESTAZIONE DELL'EFFICACIA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - CONVERSIONE IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO - INAMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*

La conversione in opposizione alla stima, a seguito della sopravvenuta espropriazione, dell'Azione di risarcimento di danni da persistente occupazione illegittima implicante impossibilita di restituzione del bene sul quale insiste l'opera pubblica - con conseguente spostamento di Competenza dal tribunale alla Corte di appello, ai sensi dell'art 19 della legge 22 ottobre 1971, n 865 - non opera quando il danneggiato contesta il presupposto della conversione medesima, e cioe l'efficacia del decreto di espropriazione, di cui postula l'illegittimita chiedendone la disapplicazione, e insiste nella richiesta di integrale reintegrazione patrimoniale da compiersi prescindendo da tale espropriazione. Pertanto, in una situazione siffatta, nonostante la sopravvenuta espropriazione, resta ferma la Competenza del tribunale per valutare la fondatezza della pretesa, previa l'indagine sull'ammissibilita della chiesta disapplicazione. (V 2721/74, mass n 371187).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)