Sez. 3, Sentenza n. 1134 del 24/02/1986 (Rv. 444637 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - POTERI DELL'AFFITTUARIO EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - ESTENSIONE - DISCIPLINA EX ARTT. 1615, 1618 E 1620 COD. CIV. - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - POTERI DELL'AFFITTUARIO EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - ESTENSIONE - DISCIPLINA EX ARTT. 1615, 1618 E 1620 COD. CIV. - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il disposto dell'art. 10 della legge n. 11 del 1971 seppure amplia i poteri dell'affittuario di fondo rustico, assegnandogli una vasta area di discrezionalità nell'organizzazione e gestione dell'impresa agricola e consentendogli, quindi, di scegliere liberamente il metodo produttivo reputato più idoneo e di adattare l'ordinamento colturale alle esigenze dell'organizzazione aziendale, non esime tuttavia l'affittuario medesimo dall'Obbligo di coltivare il fondo razionalmente e secondo le regole della buona tecnica agraria, nonché di non mutare la destinazione economica data al fondo stesso dal proprietario, non essendo state abrogate le norme di cui agli artt. 1615, 1618 e 1620 cod. civ.. (Conf 1391/83, mass n 426205; (Conf 184/83, mass n 425009; (Conf 3285/82, mass n 421245; (Conf 5717/81, mass n 416413).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1618, Cod. Civ. art. 1619, Cod. Civ. art. 1620, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)