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Sez. 3, Sentenza n. 5454 del 22/08/1983 (Rv. 430385 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - INDAGINE SULLA SERIETÀ DELLA DETERMINAZIONE VOLITIVA - FUNZIONE - LIMITAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DELLA CREDIBILITÀ OGGETTIVA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430385-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - INDAGINE SULLA SERIETÀ DELLA DETERMINAZIONE VOLITIVA - FUNZIONE - LIMITAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DELLA CREDIBILITÀ OGGETTIVA - NECESSITÀ.*

La cessazione della proroga legale della locazione per la necessità del locatore di destinare lo immobile all'Esercizio della propria normale attività di commerciante, ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, deve essere disposta dal giudice previa indagine, limitata alla credibilità oggettiva, sulla serietà della Determinazione volitiva, al fine di stabilire se l'allegata esigenza sia giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro. (Conf 2530/82, mass n 420395; (Conf 350/81, mass n 410814; (Conf 1447/80, mass n 404994; (Conf 3547/78, mass n 393046).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)