Sez. 4, Sentenza n. 37884 del 13/07/2007 Cc. (dep. 15/10/2007) Rv. 237461 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - CUSTODIA CAUTELARE | Furto in abitazione - Applicabilità della misura - Fondamento.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - CUSTODIA CAUTELARE
È applicabile la custodia cautelare in carcere al minore accusato del reato di furto aggravato in abitazione, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, in quanto il rinvio operato dall'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988 all'art. 380, comma secondo, lett. e) cod.proc.pen., deve ritenersi, a seguito delle menzionate modifiche legislative, ora riferito alla lett. e) bis della stessa norma del codice di rito citata. (In motivazione la Corte ha ritenuto che quello in oggetto deve essere qualificato come rinvio "mobile o formale", disancorato cioè dall'enunciato linguistico della disposizione richiamata e pertanto in grado di consentire alla norma richiamante di incorporarne le evoluzioni).
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 23 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 2, Legge 26/03/2001 num. 128 art. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 com. 2 lett. E CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)