Sez. 5, Sentenza n. 40431 del 13/07/2007 Cc. (dep. 31/10/2007) Rv. 238206 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - CUSOTIDIA CAUTELARE | Furto in abitazione - Applicabilità della misura cautelare - Ragioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - CUSOTIDIA CAUTELARE
In tema di custodia cautelare nei confronti di imputati minorenni, l'art. 23 d.P.R. n. 448 del 1988 non prevede, tra i casi in cui può essere applicata la custodia cautelare, l'ipotesi di cui all'art. 380, comma secondo, lett. e -bis (delitti di furto in abitazione e con strappo, ex art. 624 bis cod. pen.); tuttavia, detto art. 23 richiama l'art. 380, comma secondo, lett. e) che prevede l'ipotesi del reato di furto aggravato ex art. 625, comma primo, n. 2, prima parte, cod. pen., che corrisponde esattamente all'ipotesi di cui all'art. 624 bis, comma terzo, cod. pen. (furto in abitazione o con strappo aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625, comma primo, cod. pen.). Ne consegue che nell'ipotesi di furto aggravato in abitazione sono applicabili nei confronti di imputati minorenni l'arresto in flagranza e la custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 com. 2 lett. E CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)