Sez. 3, Sentenza n. 2537 del 23/04/1982 (Rv. 420403 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - COMUNICAZIONE DEL RELATIVO PREAVVISO - ACCORDO DELLE PARTI PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - DEDUCIBILITÀ DA FACTA CONCLUDENTIA - MERA ACCETTAZIONE, DA PARTE DEL LOCATORE DI CANONI FUTURI - INSUFFICIENZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - COMUNICAZIONE DEL RELATIVO PREAVVISO - ACCORDO DELLE PARTI PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - DEDUCIBILITÀ DA FACTA CONCLUDENTIA - MERA ACCETTAZIONE, DA PARTE DEL LOCATORE DI CANONI FUTURI - INSUFFICIENZA.*
L'accordo delle parti di un contratto di locazione circa la prosecuzione del rapporto negoziale, nonostante l'avvenuta comunicazione di preavviso di recesso da parte del locatore, può avvenire anche per "fatti concludenti", ma la circostanza della mera accettazione di canoni futuri (relativi a periodi successivi a quello della intimata scadenza del rapporto) da parte del locatore non ha valore di prova sufficiente di un tale comportamento negoziale, ove al riguardo risulti una espressa volontà contraria dello stesso. (Conf 3144/81, mass n 413713; (Conf 5173/79, mass n 401789; (Conf 5429/77, mass n 389087; (Conf 4243/76, mass n 382931; (Conf 155/67, mass n 325861).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)