Sez. 2, Sentenza n. 5429 del 13/12/1977 (Rv. 389087 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - REQUISITI - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI PORRE TERMINE ALLA PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELLA DETENZIONE - SUCCESSIVA MANCANZA DI UNA VOLONTA CONTRARIA - IRRILEVANZA - ACCETTAZIONE DI ULTERIORI CANONI O INATTIVITA IN ORDINE AL RECUPERO DELL'IMMOBILE LOCATO - RINNOVAZIONE TACITA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - REQUISITI - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI PORRE TERMINE ALLA PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELLA DETENZIONE - SUCCESSIVA MANCANZA DI UNA VOLONTA CONTRARIA - IRRILEVANZA - ACCETTAZIONE DI ULTERIORI CANONI O INATTIVITA IN ORDINE AL RECUPERO DELL'IMMOBILE LOCATO - RINNOVAZIONE TACITA - ESCLUSIONE.*
La rinnovazione tacita del contratto di locazione e fondata su due fatti concludenti: la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la Mancanza di volonta contraria da parte del locatore. Pertanto, se questi, prima della scadenza del contratto, abbia manifestato comunque la sua volonta di porre termine alla permanenza del conduttore nella detenzione della cosa, la ulteriore Mancanza di una volonta contraria al primo intendimento non si risolve in una manifestazione tacita di consenso a tale permanenza, essendo invece necessario - perche tale effetto si verifichi - un nuovo comportamento positivo, in senso contrario, da parte del locatore stesso: ne e sufficiente, a tal fine, che quest'ultimo, alla scadenza contrattuale, abbia accettato ulteriori canoni e non abbia proceduto all'immediato recupero dell'immobile locato. (Conf 4243/76, mass n 382931).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)