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Sez. 1, Sentenza n. 45242 del 22/10/2003 Cc. (dep. 24/11/2003) Rv. 226341 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reati - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Condotta finalizzata a favorire il solo transito provvisorio - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226341-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Non integra il reato di cui all'art. 12, comma 3, d. lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 11 della legge n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) la condotta finalizzata a procurare l'ingresso dello straniero in uno Stato del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, allorché tale ingresso si connoti come transito momentaneo e provvisorio, e non come soggiorno stabile e tendenzialmente permanente. (Fattispecie relativa a sequestro, ritenuto illegittimo, di autoveicolo utilizzato per il transito, attraverso il territorio italiano, di cittadini ucraini che stavano rientrando nel loro Paese di origine).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 11 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)