Sez. 1, Sentenza n. 23193 del 28/04/2004 Cc. (dep. 17/05/2004) Rv. 228248 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reati - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Procurato ingresso di stranieri extracomunitari in Stato terzo - Configurabilità del reato - Durata del trasporto e/o destinazione finale del viaggio - Irrilevanza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Il delitto di cui all'art. 12, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 11 della legge n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) costituisce reato cosiddetto formale che si perfeziona con la mera realizzazione della condotta, sicché esso ricorre anche nel fatto diretto a procurare l'ingresso illecito dello straniero dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante, del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando né la durata di tale ingresso, né la destinazione finale del trasferimento. (Fattispecie relativa a sequestro dell'autoveicolo destinato al trasporto, attraverso il territorio austriaco, di cittadini rumeni la destinazione finale del cui viaggio sarebbe stata proprio il paese di origine).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)