Sez. 1, Sentenza n. 492 del 02/12/2003 Cc. (dep. 09/01/2004) Rv. 226638 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reati - Procurato ingresso illecito di stranieri in Stato estero - Transito temporaneo dello straniero attraverso il territorio dello Stato - Configurabilità del reato - Durata dell'ingresso e destinazione finale del trasferimento - Irrilevanza.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Il delitto di cui all'art. 12, comma 1, d. lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 11 della legge n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) costituisce reato di pericolo, sicché è sufficiente ad integrarlo la condotta diretta a procurare l'ingresso illecito dello straniero dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante, del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando né la durata di tale ingresso, né la destinazione finale del trasferimento. (Fattispecie relativa a transito nel territorio italiano di cittadini rumeni la destinazione finale del cui viaggio era proprio il paese di origine).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)