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Sez. 2, Sentenza n. 3409 del 07/07/1978 (Rv. 392859 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA - LIMITI - DOMANDA ORIGINARIA FONDATA SU UN USO DELLA COSA COMUNE NON CONFORME AL DETTATO DELL'ART 1102 COD CIV - DOMANDA FORMULATA IN COMPARSA CONCLUSIONALE E FONDATA SU UNA PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392859-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA - LIMITI - DOMANDA ORIGINARIA FONDATA SU UN USO DELLA COSA COMUNE NON CONFORME AL DETTATO DELL'ART 1102 COD CIV - DOMANDA FORMULATA IN COMPARSA CONCLUSIONALE E FONDATA SU UNA PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - INAMMISSIBILITA.*

Esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, in guisa tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo, perche fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, cosi da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza. Pertanto e inammissibile la domanda formulata in comparsa conclusionale e fondata su una pretesa violazione del diritto di proprieta esclusiva, mentre nell'atto introduttivo del giudizio la domanda era stata basata su un uso della cosa comune non conforme al dettato dell'art 1102 cod civ. (V 691/76, mass n 379333).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)