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Sez. 5, Sentenza n. 4572 del 17/07/2015 Cc. (dep. 03/02/2016) Rv. 265747 - 01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Elementi di prova raccolti in conversazioni intercettate cui sia estraneo l'imputato - Fonte diretta della prova - Condizioni - Riscontri esterni - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265747-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

Il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)