Sez. 5 - , Sentenza n. 15806 del 19/03/2019 Ud. (dep. 10/04/2019) Rv. 276627 - 01
PARTE CIVILE - SPESE | Rifusione delle spese di giudizio alla parte civile - Criterio della soccombenza - Applicazione con riferimento all'esito finale.
PARTE CIVILE - SPESE
L'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio al giudice civile la sentenza della corte d'appello che, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, aveva condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel solo giudizio di appello e non anche di quelle sostenute in primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)