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Sez. L, Sentenza n. 4882 del 13/09/1982 (Rv. 422889 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN LAVORATORE DA UN UFFICIO ALL'ALTRO, NELL'AMBITO DELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA RELATIVA AL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UN'UNITÀ PRODUTTIVA AD ALTRA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422889-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN LAVORATORE DA UN UFFICIO ALL'ALTRO, NELL'AMBITO DELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA RELATIVA AL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UN'UNITÀ PRODUTTIVA AD ALTRA - ESCLUSIONE.*

Nel trasferimento di un lavoratore da un ufficio all'altro, nello ambito della stessa unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto soltanto ad adibire il lavoratore alle stesse mansioni o ad altre equivalenti, essendo irrilevante che le nuove mansioni impegnino la capacità professionale del lavoratore stesso non integralmente o in maniera ridotta, mentre è solamente in ipotesi di trasferimento da una unità produttiva all'altra - la quale va individuata in ogni articolazione autonoma dell'impresa o azienda avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa, della quale è elemento organizzativo - che lo ius variandi del datore di lavoro è condizionato anche dalla sussistenza delle ragioni obiettive inerenti alla produzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)