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Sez. 1, Sentenza n. 1200 del 25/02/1986 (Rv. 444680 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT - DOMANDA DI RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEL CARICO FISCALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444680-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT - DOMANDA DI RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEL CARICO FISCALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Con riguardo all'importazione di merci da paesi aderenti allo accordo GATT sulle tariffe doganali del 30 ottobre 1947 (reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295), in relazione alla quale l'importatore chieda all'amministrazione finanziaria il rimborso di quanto pagato a titolo di diritti per servizi amministrativi, sotto il profilo della violazione dell'art. 2 dell'accordo stesso sul divieto di aggravamento del carico fiscale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982 n. 873), il quale subordina detto rimborso alla prova documentale del mancato trasferimento dell'Onere tributario su altri soggetti, è rilevante solo quando si accerti che le importazioni medesime non siano soggette anche alla normativa della CEE, tenuto conto che, in caso contrario, l'eventuale incompatibilità della suddetta disposizione con regole e principi dell'ordinamento comunitario, ivi inclusi quelli ricavabili dalle pronunce rese in Sede interpretativa dalla Corte di giustizia della CEE, non è configurabile come vizio di costituzionalità della norma interna, ma comporta la disapplicazione di quest'ultima in forza della immediata e diretta prevalenza della norma comunitaria (alla stregua dei principi fissati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 170 del 1984 e n. 113 del 1985). (V 5235/85, mass n 442526; (V 5129/85, mass n 442448).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 2, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 15/06/1950 num. 330, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)