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Sez. 6, Sentenza n. 9151 del 21/02/2013 Cc. (dep. 26/02/2013) Rv. 254473 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Condanna contumaciale - Esecuzione della pena in Italia - Ricorso per cassazione - Impossibilità di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata nello Stato richiedente - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254473-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui la Corte d'appello ha rifiutato la consegna a norma dell'art. 18, lett. r), della L. n. 69/2005, stabilendo l'esecuzione in Italia della pena inflitta dall'autorità giudiziaria estera con sentenza contumaciale, qualora l'interessato si dolga del fatto che tale decisione lo ha privato della possibilità di proporre impugnazione per ottenere la rimessione in termini dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Ne consegue che la eventuale celebrazione di un nuovo giudizio presso tale Stato farebbe perdere "ipso iure" il carattere di esecutività alla condanna inflitta, imponendo la consegna all'autorità richiedente in applicazione dell'art. 19, comma primo, lett. c), della L. n. 69/2005. (Fattispecie relativa ad un ordinamento - la Romania - in cui la persona estradata per essere sottoposta ad una pena derivante da una condanna "in absentia", può, su sua richiesta, essere nuovamente giudicata dalla stessa Corte che ha emesso il giudizio nella precedente fase).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)