Sez. 3, Sentenza n. 4380 del 13/05/1987 (Rv. 453111 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - ART. 46 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICABILITÀ - ESTREMI - ANNULLAMENTO O MENOMAZIONE RILEVANTE DELLE FACOLTÀ SPETTANTI AL PROPRIETARIO - FATTISPECIE (VIADOTTO STRADALE PRODUCENTE AL FABBRICATO LATISTANTE ADIBITO AD ABITAZIONE IMMISSIONI DI RUMORI, ESALAZIONI NOCIVE E SCOTIMENTI INTOLLERABILI).*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - ART. 46 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICABILITÀ - ESTREMI - ANNULLAMENTO O MENOMAZIONE RILEVANTE DELLE FACOLTÀ SPETTANTI AL PROPRIETARIO - FATTISPECIE (VIADOTTO STRADALE PRODUCENTE AL FABBRICATO LATISTANTE ADIBITO AD ABITAZIONE IMMISSIONI DI RUMORI, ESALAZIONI NOCIVE E SCOTIMENTI INTOLLERABILI).*
Il pregiudizio, che un fondo subisca per effetto dell'esecuzione di opera pubblica, è indennizzabile, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, quando non investa utilità meramente marginali del diritto dominicale, ma annulli o menomi, in modo rilevante, le facoltà costituenti il nucleo essenziale del diritto stesso, e, quindi, si traduca nella perdita di una porzione del suo contenuto patrimoniale (nella specie, trattandosi di un viadotto autostradale, che, per la sua particolare collocazione, causava ad un fabbricato latistante adibito ad abitazione, immissioni di rumori ed esalazioni nocive, nonché scuotimenti superiori alla normale tollerabilità). (V 5779/84, mass n 437453; (V 2106/82, mass n 419979; (V 1393/69, mass n 340141).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 873, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)