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Sez. L, Sentenza n. 1562 del 03/02/2003 (Rv. 560229 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE | Principio dell'immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso - "Ratio" - Carattere relativo - Accertamento del giudice del merito della tempestività del licenziamento - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560229-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito Mosso al lavoratore licenziato e quello della tempestività del recesso datoriale, la cui "ratio" riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un'adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite; l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice del merito che aveva apprezzato come congruo, in relazione alla pluralità e al tipo degli addebiti contestati, il lasso di tempo trascorso tra la contestazione e l'intimazione del licenziamento, che era comunque stato preceduto dalla sospensione cautelare del lavoratore, sicché il lasso di tempo non poteva deporre per una implicita valutazione, da parte del datore di lavoro, di scarsa gravità dei fatti contestati o per una sopravvenuta carenza di interesse a perseguire disciplinarmente il lavoratore).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)