Sez. L, Sentenza n. 441 del 14/01/2003 (Rv. 559675 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza emessa ex art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. su reclamo avverso il provvedimento cautelare - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Presunta abnormità per errori di diritto - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
I provvedimenti resi in sede di reclamo su provvedimenti cautelari ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. hanno gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà tipici dell'ordinanza reclamata, essendo destinati a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito ovvero qualora il giudizio di merito non sia instaurato nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice. Pertanto essi non sono ricorribili ai sensi dell'art. 111 Cost., né vale a tal fine denunziarne l'abnormità per le erronee argomentazioni in diritto contenute in motivazione, potendo tali errori essere emendati nel corso del giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)