diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 21/07/1981 (Rv. 415435 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - NEGOZIO PER IL QUALE SIA RICHIESTA AD SUBSTANTIAM LA FORMA SCRITTA - PROVA PER TESTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415435-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - NEGOZIO PER IL QUALE SIA RICHIESTA AD SUBSTANTIAM LA FORMA SCRITTA - PROVA PER TESTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

La prova per testimoni (e quindi quella presuntiva) della simulazione assoluta di un negozio giuridico per il quale sia richiesta ad substantiam la Forma scritta e ammissibile fra le parti quando ricorra una delle ipotesi previste dall'art 2724 cod civ in quanto oggetto della prova non e il negozio formale ma la inesistenza del negozio, sicche non opera la limitazione di cui all'art 2725 cod civ. la simulazione relativa di detto negozio puo, invece, provarsi con tali mezzi, per la limitazione posta dall'art 2725 cod civ, soltanto nell'ultima delle circostanze contemplate nell'art 2724 cod civ (quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova) perche in tal caso la prova ha ad oggetto il negozio dissimulato, del quale il negozio apparente deve rivestire il necessario requisito di Forma. (V 5830/79, mass n 397388; (V 1438/62, mass n 252296).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)