Sez. L, Sentenza n. 1526 del 16/03/1981 (Rv. 412184 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ESISTENZA DI UNA GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ESISTENZA DI UNA GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, non e sufficiente l'astratta idoneita del fatto a ledere in qualche misura il vincolo di fiducia tra le parti del rapporto di lavoro, occorrendo che la specifica Mancanza del dipendente - valutata non soltanto nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, in relazione alle circostanze in cui e stata posta in essere, ai suoi motivi ed ai suoi effetti, nonche all'intensita dell'elemento intenzionale - risulti gravemente lesiva, cosi da farla venir meno, della fiducia che il datore di lavoro deve riporre nel proprio dipendente, rendendo il rapporto improseguibile anche provvisoriamente. (Conf 6536/79, mass n 403294).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)