Sez. 1, Sentenza n. 14388 del 24/01/2001 Cc. (dep. 09/04/2001) Rv. 219097 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Ordinanza custodiale - Mancata notifica al latitante nelle forme di cui all'art.165 cod. proc. pen., - Conoscenza del provvedimento aliunde acquisita - Equipollenza alla rituale notifica ai fini del decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame - Sussistenza - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - LATITANTE
Il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza custodiale, ex art.309, comma 2, cod. proc. pen., decorre, nel caso di imputato latitante, dalla notifica a costui dell'ordinanza custodiale nelle forme di cui all'art.165 cod. proc. pen., senza che possa ritenersi equipollente alla notificazione rituale predetta la pregressa conoscenza "aliunde" acquisita del provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)