Sez. 3, Sentenza n. 7820 del 17/01/2006 Ud. (dep. 06/03/2006) Rv. 233555 - 01
PESCA - MARITTIMA | Pesca del novellame - Tollerabilità di una percentuale sul pescato - Compatibilità con le disposizioni comunitarie - Fondamento.
PESCA - MARITTIMA
In materia di disciplina della pesca, le disposizioni di cui all'art. 91 del d.P.R. 10 febbraio 1968 n. 1639 (regolamento per la pesca marittima) ed al Decreto Ministero Ambiente 21 luglio 1998, secondo il quale la percentuale di tolleranza di novellame sul pescato prevista dal citato regolamento va calcolata su ogni confezione del prodotto, non sono incompatibili con il Regolamento 1626/1994/CE che vieta la pesca e la detenzione del novellame, atteso che per il principio di necessaria offensività non possono essere puniti comportamenti che non ledono o pongono in pericolo il bene giuridico tutelato, come avviene con la cattura di esigue quantità di novellame rispetto all'obiettivo del ripopolamento marino.
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 91, DM Ambiente 21/07/1998
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)