Sez. 1, Sentenza n. 3759 del 12/12/2002 Cc. (dep. 24/01/2003) Rv. 223398 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono - Provvedimento del questore - Convalida del giudice - Termine di oltre ventiquattro ore assegnato all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa - Congruità - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Nella procedura per la convalida del provvedimento del questore che interdice l'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 è adeguato un termine di poco più di ventiquattro ore concesso all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti al giudice, con la conseguente esclusione di ogni nullità.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)