Sez. U, Sentenza n. 2922 del 11/05/1982 (Rv. 420819 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - OPERA PIA "LUIGI BARTOCCI" - NATURA - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - OPERA PIA "LUIGI BARTOCCI" - NATURA - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
In conformità a quanto risulta dal provvedimento (di natura dichiarativa, ex art. 1, primo comma, R.d. 5 febbraio 1891 n. 99) di approvazione del relativo statuto, l'opera Pia "luigi bartocci" - i cui fini consistono nel provvedere gratuitamente al ricovero nello ospedale di foligno dei malati poveri di tale città e della frazione di galiano in comune di valtopina nonché nel sussidiare gli asili infantili e nell'apertura ed Esercizio di una condotta omeopatica - ha i caratteri di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, agli effetti dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, e, pertanto, di un ente pubblico non economico, che trae i mezzi necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali dalla gestione di un patrimonio agricolo ed edilizio. Tale gestione, rappresentando non un'attività accessoria ed eventuale bensì l'essenziale strumento per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente ed essendo svolta senza criteri di economicità e senza alcuna autonomia strutturale e funzionale rispetto all'organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo, non configura Esercizio d'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 2093 cod. civ., sicché i rapporti di lavoro degli addetti alla gestione suindicata, ancorché ad essi sia stata estesa l'applicazione di contratti collettivi, non hanno natura privatistica, con l'ulteriore conseguenza che le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo e non del giudice ordinario. (V 3806/80, mass n 407649; (V 4828/78, mass n 394526; (V 3250/76, mass n 382049; (V 1392/76, mass n 380101; (V 3396/75, mass n 377538; (V 2854/73, mass n 366448).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 2, Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)