Sez. L, Sentenza n. 11534 del 06/11/1995 (Rv. 494551 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Effetti del ritardato pagamento di prestazioni previdenziali ed assistenziali - Disciplina rispettiva - Distinzione ex artt. 429 e 442 cod.proc.civ. ed "ex lege" n.412 del 1991 - Ritardo nell'adempimento protrattosi nella nuova disciplina - Effetti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Per i crediti previdenziali, nonché per quelli inerenti (come nella specie) a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, equiparati ai primi ai fini in esame per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 1993, gli effetti del ritardato adempimento non sono disciplinati dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (applicabile, nonostante il suo tenore letterale, anche alle obbligazioni assistenziali: cfr. Corte cost. n. 196 del 1993, n. 2555 del 1994 e n. 680 del 1995), ma dalla normativa previgente (art. 442 cod. proc. civ., così come inciso dalle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e 196 del 1993), se l'esigibilità si è verificata prima dell'entrata in vigore della disposizione citata (in genere per l'emanazione del provvedimento dell'ente di liquidazione o per la scadenza del termine per provvedervi). Infatti le due diverse discipline incidono sulla stessa natura dei crediti previdenziali: in particolare, secondo il regime di cui agli artt. 429 e 442 cod. proc. civ., rivalutazione ed interessi costituiscono componenti essenziali della prestazione, mentre la legge n. 412/1991 riconduce, sia pure in termini di specialità, la disciplina del ritardo nell'alveo della responsabilità contrattuale per inadempimento di obbligazioni pecuniarie. Considerato, però, che in ipotesi di obbligazione periodica la fattispecie di ritardo nell'adempimento è suscettibile di verificarsi per ogni singolo rateo e gli effetti dell'inadempimento sono regolati dalla vecchia o dalla nuova disciplina "ratione temporis", in ogni caso i ratei scaduti nella vigenza della nuova normativa (cioè successivamente al 31 dicembre 1991) sono assoggettati alla medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)