Sez. L, Sentenza n. 9243 del 01/09/1995 (Rv. 493863 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti previdenziali resisi esigibili prima della nuova normativa "ex lege" n. 412 del 1991 - Spettanza degli interessi e della rivalutazione monetaria ex sentenza della Corte cost. n. 156 del 1991 - Sopravvenienza dell'art. 16, sesto comma, legge citata - Applicabilità di quest'ultima - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, che ha stabilito per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione - innovando la disciplina conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. di cui a Corte cost. 12 aprile 1991 n. 156 - non è applicabile ai crediti resisi esigibili (per essere intervenuto il provvedimento di liquidazione, o di rifiuto, dell'ente debitore o per essere trascorso il termine per provvedere) prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Infatti quest'ultima ha inciso sulla natura dei crediti previdenziali, dato che, mentre a seguito dell'intervento della Corte costituzionale essi avevano assunto il regime giuridico dettato dall'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro (salvo che per l'individuazione del momento di inizio del ritardo nell'adempimento) - alla cui stregua rivalutazione ed interessi costituiscono componenti essenziali della prestazione e spettano per il solo fatto oggettivo del ritardo -, in base alla nuova disposizione di legge la disciplina del ritardo è ricondotta, sia pure in termini di specialità (per l'automaticità della rivalutazione e la decorrenza della stessa), nell'alveo della responsabilità contrattuale per inadempimento di obbligazioni pecuniarie (nella quale il ritardo nell'adempimento origina un'obbligazione risarcitoria, e non si ammette il cumulo tra interessi e danno da svalutazione). Inoltre la Corte costituzionale ha fondato sulla ritenuta applicabilità della nuova normativa solo alle fattispecie di responsabilità perfezionatesi successivamente alla sua entrata in vigore, non solo pronunce di inammissibilità per difetto di rilevanza di questioni di costituzionalità relative alla normativa stessa (sentenza n. 394 del 1992 e successive conformi ordinanze), ma anche l'ambito di accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ., come inciso dalla precedente sentenza n. 156/1991, nella parte in cui non equiparava ai crediti previdenziali quelli assistenziali (sentenza n. 196 del 1993).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)