Sez. 5, Sentenza n. 3033 del 30/11/2017 Cc. (dep. 23/01/2018) Rv. 272274 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Ricusazione - Manifestazione indebita del proprio convincimento - Requisiti - Fattispecie.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale e va escluso nel caso di esternazione incidentale ed occasionale fatta in diverso procedimento, su particolari aspetti della vicenda sottoposta al giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione della causa di ricusazione eccepita nel caso in cui lo stesso giudice per le indagini peliminari, chiamato a decidere della misura interdittiva nei confronti dell'ente, nell'ambito del medesimo procedimento, aveva espresso considerazioni sul contesto organizzativo e decisionale della società in un precedente provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato, persona fisica e socio dell'ente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)