Sez. 3, Sentenza n. 14328 del 02/11/2000 (Rv. 541318 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE | Sentenza penale dibattimentale di proscioglimento per una causa di estinzione del reato - Effetti nel giudizio civile - Configurabilità - Limiti.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE
La sentenza dibattimentale del giudice penale di proscioglimento per una causa di estinzione del reato ha effetto vincolante nell'ambito del giudizio civile di restituzione o di risarcimento dei danni, pur nella vigenza del nuovo codice di procedura penale - limitatamente alle parti che abbiano preso parte, o siano state in grado di prendere parte al processo e sempre che, a norma dell'art. 654 cod. proc. pen., la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa - una volta constatato che il giudice penale abbia, sia pure ai soli fini di addivenire ad una pronunzia del tipo suindicato, proceduto ad un accertamento del fatto. Ma il vincolo in sede civile derivante dal giudicato penale concerne i fatti nella loro realtà oggettiva e fenomenica, mentre il giudice resta del tutto libero di valutare quei fatti, storicamente accertati nel giudizio penale, in via autonoma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)