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Sez. 5, Sentenza n. 47556 del 02/10/2008 Cc. (dep. 22/12/2008) Rv. 242320 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Decorrenza del termine per l'imputato e per il difensore - Operatività del termine che scade per ultimo.
Stato
decisa il 2008-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242320-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE

Nel caso in cui la notificazione del provvedimento cautelare sia avvenuta in tempi diversi per l'imputato e per il suo difensore, il termine per proporre richiesta di riesame decorre per entrambi dalla data dell'ultima notificazione. (Nel caso di specie, il provvedimento era stato notificato al difensore d'ufficio dell'imputato latitante, mentre era stata omessa la notificazione ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen.; la S.C. ha individuato la decorrenza del termine per la richiesta di riesame nella notificazione al latitante eseguita dopo la cattura e non in quello della successiva notificazione dell'avviso di deposito ex art. 293 cod. proc. pen. al difensore di fiducia dallo stesso nominato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)