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Sez. 2, Sentenza n. 43763 del 06/11/2001 Cc. (dep. 05/12/2001) Rv. 220252 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Decorrenza del termine per l'imputato e per il difensore - Operatività per entrambi del termine che scade per ultimo ex art. 585 comma 3 c.p.p. - Procedimento di riesame - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220252-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE

In materia di termini per l'impugnazione, il principio stabilito all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui, quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi quello che scade per ultimo, trova applicazione anche con riguardo ai termini previsti dall'art. 309 cod. proc. pen. per la proposizione della richiesta di riesame, in applicazione del principio del c.d. "favor impugnationis" e in funzione dell'esigenza di certezza e di funzionalità delle procedure (nel caso di specie, il giudice del riesame aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore di fiducia dell'imputato, già latitante, in seguito alla sopravvenuta esecuzione della misura, ritenendo non utilizzabile dal difensore la data di decorrenza del termine stabilita per l'imputato, in considerazione del fatto che in precedenza l'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare era già stato notificato ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. al difensore d'ufficio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)