Sez. L, Sentenza n. 1969 del 29/03/1982 (Rv. 419819 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SOMMA DOVUTA DAL VINCITORE A TITOLO DI I.V.A. PER I COMPENSI DEL PROPRIO DIFENSORE - INCLUSIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SOMMA DOVUTA DAL VINCITORE A TITOLO DI I.V.A. PER I COMPENSI DEL PROPRIO DIFENSORE - INCLUSIONE - LIMITI.*
Fra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore rientra - ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. e, quindi, indipendentemente dalla prova della concreta erogazione e persino in difetto di un'espressa domanda così come di una specifica pronuncia - anche la somma dovuta dal vincitore stesso a titolo di i.V.A. Per i compensi del proprio difensore, salvo che il soccombente dimostri, o risulti altrimenti dagli Atti, che la suindicata erogazione non debba avvenire per legge, ovvero che la controparte possa, per le qualità personali, a sua volta rivalersi del tributo in questione su altri soggetti, cosicché esso non costituisca una spesa nei sensi di cui agli artt. 90 e 91 cod. proc. civ. (V 5641/81, mass n 416351; (V 3165/81, mass n 413731; (V 440/81, mass n 410916; (V 439/80, mass n 403809; (V 4563/79, mass n 401075).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)